L’investitore deve essere avvisato di alcune caratteristiche importanti dell’investimento in equity crowdfunding.

 

Rischio di perdere il capitale

Il termine “Startup Innovativa” indica società di capitali (ovvero il cui capitale è suddiviso in azioni o quote) che non vengono scambiate su un mercato regolamentato o altri sistemi di negoziazione, il cui scopo è creare, sviluppare, produrre o commercializzare prodotti e servizi ad alto impatto e valore tecnologico.

In questo caso il rischio dell’investitore è maggiore rispetto a una società quotata su mercati regolamentati o altri sistemi di negoziazione.

Allo stesso modo PMI e PMI Innovative, qualificate da una maggiore strutturazione e da uno storico economico finanziario, presentano la stessa rischiosità.

Quindi l’investitore deve adottare specifiche precauzioni perchè l’investimento, non rappresenti una porzione significativa del proprio patrimoni e non venga considerato come investimento di breve periodo.

Rischio di Illiquidità

La partecipazione al capitale di una startup o di una PMI deve essere definito ‘illiquido’ per la ragione che la vendita potrebbe essere soggetta:

  • a difficoltà di dover trovare controparte interessata all’acquisto della partecipazione in oggetto
  • alla necessità di negoziare il prezzo di trasferimento fuori da un mercato regolato, che potrebbe comportare uno sconto più o meno forte rispetto al valore atteso.

Non è quindi da escludere la possibilità di un minor guadagno o di una significativa perdita del valore investito.

Divieto di distribuzione di utili

Secondo L’articolo 25 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modifiche
dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, le startup innovative, hanno il
divieto di distribuire utili per tutto il periodo di durata della qualifica di
startup innovativa (attualmente, di 60 mesi dalla data di iscrizione
all’apposita Sezione Speciale per le startup innovative del Registro delle
Imprese, limite esteso di ulteriori 12 mesi dal Decreto Rilancio – DL n.34
del 19.05.2020).

Benefici fiscali

Per le imprese Startup Innovative e PMI, iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle startup o PMI innovative, ammissibili ai sensi del DM 7 maggio 2019, sono previste le agevolazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi (l’agevolazione non opera, invece, ai fini IRAP) introdotti dall’articolo 29 del Decreto Legge n.179/2012 convertito con modifiche della Legge n. 221/2012 (il “Decreto Crescita Bis”).

I benefici possono decadere ove l’investitore liquidi le proprie quote prima della scadenza del termine di legge.

I benefici possono variare in seguito alla modifica della normativa tributaria italiana.

Beneficiari

I beneficiari delle agevoalzioni sono i soggetti passivi di imposta sul reddito ex Titolo I, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (il “TUIR”, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), quelli di imposta sul reddito delle società, al Titolo II TUIR, che effettuano investimento nel periodo dell’agevolazione.

 

Deroghe al diritto societario per startup e PMI innovative

Le deroghe rispetto alle normative societarie a proposito di Startup Innovative è contenuto in art. 26 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179.  Tali deroghe sono state estese alle PMI Innovative con Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (“Investment Compact”), convertito con Legge del 24 marzo 2015, n. 33.

Riassumiamo di seguito i punti più significativi, rinviando alla normativa per la completa acquisizione del dispositivo:

  1. È estesa a 12 mesi la facoltà di rinvio a nuovo delle perdite in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale con differimento della decisione di ricapitalizzazione entro l’esercizio successivo.
  2. È consentito anche alle startup innovative di determinare diritti particolari per i soci, categorie di quote prive di diritti di voto o non proporzionali alla quota detenuta o emissione di strumenti finanziari partecipativi.
  3. È consentita la pubblica offerta anche per le startup costituite in SRL tramite portali per la raccolta online
  4. Sono consentite, in deroga alle operazione su proprie partecipazione, ove sia incentivo per i propri dipendenti, l’emissione di Stock Options e Work For Equity.
  5. È consentita l’emissione di strumenti finanziari con diritti patrimoniali e amministrativi, salvo il voto.

 

Deroghe al diritto fallimentare (Startup Innovative)

Nel caso in cui l’impresa entri in crisi, la Startup Innovativa non è soggetta a procedure concorsuali, se non quelle indicate al capo II, legge 27 gennaio 2012, n. 3, come indicato da articolo 31, comma 1, del D.L. n. 179/2012. Sono quindi esclusi: fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa (R.D. 16 marzo 1942 n. 267).

Tale deroga si applica solo alla Startup Innovativa per i primi 4 anni di attività, ove non vengano persi i requisiti di legge. Quindi la Startup Innovativa si risolve come composizione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione.

Per maggiori informazioni rinviamo a: art 26 e 31 DL 179/2012 e investment compact DL 24 gennaio 2015.

Il Business Plan

L’entità che propone un’offerta di strumenti finanziari su portale autorizzato per la raccolta di capitali on line deve pubblicare un piano denominato “Business Plan” che contenga le informazioni essenziali per chiarire le ragioni e il contenuto dell’investimento. Dal punto di vista della normativa Consob, il riferimento è al regolamento Consob 18592/13

Le informazioni che vanno pubblicate possono essere sintetizzate come segue:

A. Progetto di investimento e impresa che lo porta avanti nell’ambito della propria attività caratteristica.
B. Track record dell’imprenditore
C. Analisi del mercato e della concorrenza
D. Piano di sviluppo, di marketing e di comunicazione.
E. Principali rischi legati al progetto e all’attività d’impresa
F. Obiettivi del progetto (produzione, commercializzazione, vendita, marketing,…)
G. Fattibilità di progetto
H. Piano economico finanziario con fabbisogni e coperture
I. Prospettive di redditività
L. Eventuali investitori già coinvolti sul progetto
M. Piano di esecuzione del progetto e risorse necessarie.